il giardino delle idee

giovedì, 05 ottobre 2006

Università telematiche

Il riferimento legislativo per le università telematiche è il decreto ministeriale del 17 aprile 2003 che definisce i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Universita’ statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici. La norma specifica che i titoli accademici possono essere rilasciati da istituzioni universitarie, promosse da soggetti pubblici e da soggetti privati.

Il contenuto del decreto è particolarmente interessante anche per chi si occupa di standard in quanto il testo di legge cita lo SCORM come modello di riferimento.

Nell’allegato tecnico, tra le caratteristiche relative alla piattaforma da usare per l’erogazione, viene scritto che il LMS deve essere in grado di (riportiamo di seguito un estratto del decreto):

  • erogare contenuti didattici rispondenti a specifici standard supportanti Learning Objects in formato XML (eXtensible Markup Language) e tracciarne l’erogazione a scopo didattico e certificativo, con granularita’ almeno fino a livello di Learning Object e singolo test di apprendimento (per esempio tracciamento dell’iniziativa internazionale ADL, Advanced Distributed Learning specifica SCORM 1.2.);
  • garantire la tracciabilita’ della fruizione del corso a distanza in termini di erogazione e utilizzo di tutti i contenuti almeno fino a livello di Learning Objects sia per il sostegno al modello didattico scelto, che per quanto riguarda la salvaguardia del diritto d’autore del materiale didattico;
  • aggregare e sequenzializzare i contenuti didattici, anche a livello di granularita’ elevata (p. es. Learning Objects), in modo adattivo e personalizzabile in tempo reale;
  • tracciare tutti i tempi di erogazione con granularita’ elevata, a livello di unita didattiche atomiche (p. es. a livello di Learning Object o di SCO, Shareable Content Object in terminologia SCORM).

La norma pone dunque attenzione ai seguenti fattori (riportiamo ancora uno stralcio dalla legge):

  • l’interattivita’ con i materiali, allo scopo di favorire percorsi di studio personalizzati e di ottimizzare l’apprendimento;
  • l’interattivita’ umana, con la valorizzazione di tutte le tecnologie di comunicazione in rete, al fine di favorire la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
  • l’adattivita’, ovvero la possibilita’ di personalizzare la sequenzializzazione dei percorsi didattici sulla base delle performance e delle interazioni dell’utente con i contenuti online.

scritto da: mapik alle ore 00:08 | link | commenti
categorie: scorm

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